Richiedere il rilascio del tesserino per l’attività venatoria in Sicilia

  • Servizio attivo

Servizio rivolto ai privati per l’esercizio dell’attività venatoria in Sicilia.


A chi è rivolto

Ai privati che vogliono praticare l’esercizio venatorio in Sicilia.

Descrizione

Rilascio del tesserino per l’attività venatoria in Sicilia.

Come fare

Coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono essere muniti di tesserino regionale.

Il tesserino regionale è stampato annualmente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e viene consegnato dal comune di residenza ai titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia che risultino in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale.

Il tesserino deve indicare le specifiche norme inerenti il calendario venatorio e gli ambiti territoriali di caccia dove è consentita l'attività venatoria.

La validità del tesserino rilasciato dalle altre Regioni, per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana, è subordinata al rispetto del calendario venatorio vigente in Sicilia ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre Regioni.

Al momento di ritirare il tesserino, il cacciatore deve dichiarare per iscritto che non ne possiede altri.

Presso ogni comune è istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da trasmettere annualmente alla ripartizione faunistico venatoria competente.

Il cacciatore deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera.

In apposito spazio del tesserino devono potersi individuare le giornate scelte dal cacciatore per l'esercizio venatorio in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza.

Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere in possesso del tesserino si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge vigente.

Cosa serve

Per il rilascio del tesserino venatorio devono essere presentati i seguenti documenti:

  • Libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
  • Attestazione del versamento dei premi e connesse polizze assicurative previste dall'art. 17, comma 7, della legge R. n. 33/97. Il pagamento del premio assicurativo, secondo le convenzioni stipulate dalle associazioni venatorie con le imprese di assicurazione, deve essere versato dagli associati/assicurati esclusivamente mediante bollettino di c/c postale ovvero bonifico bancario;
  • Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa pari a € 168,00, effettuato sul c/c postale n. 8904 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse concessioni governative – Sicilia”;
  • Attestazione di versamento dell'addizionale di € 5,16 recante la causale “art. 24 L. 157/92”; tale addizionale può essere versata sul medesimo c/c postale della tassa di concessione governativa di cui al punto precedente, sommando i due importi (punto “c” + “d”) e specificandone a tergo la causale;
  • Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale, (art.30, L.R. 1 Settembre 1997 n. 33), pari a € 84,00 per il solo ambito territoriale di caccia di residenza del cacciatore;
  • Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R. n. 7/2001) pari a € 14,28 per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato ammesso oltre quello di residenza, per un massimo di n° 3 (tre) ambiti;
  • Attestazione di versamento di € 5,16 per ogni Ambito Territoriale di Caccia, soltanto per i cacciatori che intendono esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria, fino ad un massimo di n° 4 (quattro) ambiti.

Cosa si ottiene

Il rilascio del tesserino.

Tempi e scadenze

30 giorni.

Quanto costa

Il rilascio del tesserino è gratuito.

Ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2, dal 1 gennaio 2024 i pagamenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle sanzioni e degli interessi, dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Per quanto sopra, il pagamento delle tasse di cui ai punti "e", "f" e "g" dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il portale PagoPA, raggiungibile al link: - PagoPa Regione - secondo le modalità in esso specificate (cliccare alla voce “Caccia e Pesca” 2004 - CAPITOLO 1601 – Tasse sulle concessioni regionali in materia di esercizio venatorio).

Le suddette tasse possono essere pagate mediante unico versamento cumulativo, recante rispettivamente le causali: “Tassa di CC.GG. Regionale € 84,00, Tassa ammissione AA.TT.CC.  €....”, “Tassa selvaggina migratoria ambito/i scelto/i” €…….”.

Copia dell’attestazione dell’avvenuto versamento rilasciata dal sistema PagoPA dovrà essere consegnata all’ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino venatorio.

Si riporta di seguito la tabella esemplificativa dei vari casi di versamenti cumulativi delle tasse indicate ai punti “e” “f” e “g”:

 

 

Pagamento

Tassa

CC.GG.REG.

A.T.C. di Ammissione A.T.C. per la migratoria Totale
Tassa CC.GG.REG. 84,00 84,00
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM. 84,00 14,28 98,28
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM. 84,00 28,56 112,56
Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. AMM. 84,00 42,84 126,84
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. MIGR. 84,00 5,16 89,16
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. MIGR. 84,00 10,32 94,32
Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. MIGR. 84,00 15,48 99,48
Tassa CC.GG.REG. + 4 A.T.C. MIGR. 84,00 20,64 104,64
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM.+1 A.T.C. Migr. 84,00 14,28 5,16 103,44
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM.+2 A.T.C. Migr. 84,00 14,28 10,32 108,60
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM.+3 A.T.C. Migr. 84,00 14,28 15,48 113,76
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM.+4A.T.C. Migr. 84,00 14,28 20,64 118,92
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM.+1 A.T.C. Migr. 84,00 28,56 5,16 117,72
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM.+2 A.T.C. Migr. 84,00 28,56 10,32 122,88
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM.+3A.T.C. Migr. 84,00 28,56 15,48 128,04

Vincoli

La restituzione dei tesserini da parte dei cacciatori deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla chiusura della stagione venatoria, inoltrandolo, anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute, al comune di residenza che ha l'obbligo di inviarlo, entro 15 giorni dalla suddetta scadenza, alla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici. Il cacciatore che non consegna il tesserino entro il predetto termine di sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria, risulta inadempiente e come tale è soggetto ad una sanzione amministrativa (art. 32 L. R. 33/77). Resta di competenza del Comune il controllo sulla regolare restituzione del tesserino da parte dei cacciatori entro il termine sopra citato.

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Ulteriori informazioni

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 01-09-1997 - Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio.


In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino regionale, il cacciatore potrà richiederne uno nuovo e il Comune rilascerà il tesserino aggiungendo in esso la dicitura “DUPLICATO” in tutte le tre sezioni o riquadri, avendo cura di annotare, sulla corrispondente scheda del sopracitato schedario, gli estremi del nuovo tesserino rilasciato. Il tesserino deteriorato dovrà essere riconsegnato al Comune che lo conserverà e lo rimetterà alla R.F.V unitamente alla sezione o riquadro del tesserino duplicato. In caso di smarrimento il cacciatore dovrà consegnare al Comune copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. La copia della denuncia sarà trasmessa sempre alla R.F.V. unitamente alla sezione del tesserino duplicato.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Settore V

Area Amministrativa

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