Descrizione
Ordinanza n. 111 del 04.07.2025
Ordinanza contingibile e urgente concernente la disciplina dell'attività di intrattenimento musicale e la vendita di bevande durante la stagione estiva 2025 - misure a tutela della vivibilità urbana.
IL SINDACO
Considerato che: la stagione estiva determina un aumento da parte della popolazione locale della ragionevole domanda di svago anche giovanile;
è necessario trovare una sintesi di equilibrio tale da consentire una promozione del territorio, che concorra al raggiungimento dell'obiettivo istituzionale di miglioramento dell'offerta turistica, a tutto vantaggio dell'economia locale e garantire il diritto fondamentale alla salute ed alla quiete pubblica in generale attraverso il contenimento delle emissioni sonore;
il Comune di Adrano ha programmato le attività socioculturali e musicali per l'estate 2025;
al Valutata l'esigenza di ridurre, soprattutto nelle ore notturne, le eccessive emissioni sonore, tenendo tuttavia presente anche le esigenze dell'utenza dei locali pubblici ed aperti pubblico, in cui si svolge attività complementare di intrattenimento musicale, sia con I’uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;
Ritenuta l'urgenza di provvedere a dettare misure a tutela della vivibilità urbana, con particolare riferimento all'esigenza di tranquillità e del riposo delle persone, nonché disciplinare le modalità di svolgimento dell'intrattenimento da parte dei pubblici esercizi, con particolare riguardo al profilo delle emissioni sonore, così da conciliare l'esigenza dell'imprenditoria privata con la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
Riconosciuta la necessità di disciplinare specificatamente i limiti orari agli esercizi commerciali per la diffusione sonora e musicale, nonché il rispetto dei limiti delle emissioni sonore all'interno e all'esterno dei locali;
Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di ordinanze adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione alle esigenze di tutela del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
Visti:
la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
il D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215, "Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
il D.P.C.M. 14.11.1997,"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"; Per quanto sopra esposto: ORDINA
dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, fino al 31 agosto 2025, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, l'osservanza di quanto segue: ai titolari o gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli e/o associazioni, ove l'attività principale venga accompagnata dalla produzione di emissioni sonore viene consentita l'attività di intrattenimento e diffusione musicale nelle aree esterne di rispettiva pertinenza, ove legittimamente occupate:
- nei giorni da lunedì a giovedì:
- fino alle ore 00:30 del giorno successivo; nei giorni di venerdì e sabato: fino alle ore 01:30 del giorno successivo;
- la domenica: fino alle ore 01:00 del giorno successivo;
- per il periodo dal 1 al 5 agosto 2025, in occasione delle festività patronali: fino alle ore 01:30 del giorno successivo;
Negli spazi interni vanno osservati i medesimi orari.
Prescrizioni da rispettare: le attività di cui alla presente ordinanza che comportano la diffusione sonora e musicale svolte all'esterno delle attività , su aree pubbliche e private, anche attraverso l'installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni ai locali, determinano l'obbligo per i titolari di dotarsi, propedeuticamente all'avvio dell'attività , delle apparecchiature di misurazione dei DB che, in ogni caso, non potranno superare: 60 DB nell'orario diurno (06.00-22.00) 50 DB nell'orario notturno (22.00-06.00).
È vietata:
- la vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in vetro o in lattina da parte di esercizi commerciali, laboratori artigianali circoli privati ed attività similari in genere ad eccezione degli esercizi di somministrazione automatica di alimenti e bevande;
- la diffusione di musica con impianti sonori di qualsiasi tipo durante gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale per l'estate 2025 nel raggio di 500 metri dalla sede della manifestazione.
È fatto obbligo alle attività di cui alla presente ordinanza:
-di posizionare idonei contenitori per il deposito bicchieri di carta ed altro che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o privato;
-di effettuare prima della chiusura dell'attività una accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) per un raggio di almeno 50 mt dall'esercizio commerciale.
Restano ferme le previsioni di legge non oggetto della presente ordinanza ed è fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.
DISPONE
la trasmissione della presente Ordinanza:
- alla Prefettura di Catania;
- alla Questura di Catania alla Stazione dei Carabinieri di Adrano;
- alla Guardia di Finanza
- Comando Compagnia Paternò
- al Comandante della Polizia Municipale, per la vigilanza in ordine alla esecuzione;
- all'ARPA- Struttura Territoriale di Catania
- nonché portata a conoscenza alle Associazioni di Categoria del settore Commercio e Pubblici Esercizi ed agli Organi di informazione per la diffusione presso la cittadinanza.
- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Adrano. AVVERTE
Che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs n. 267/2000; per effetto ed ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 e s.m.i. ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pecuniaria pari alla somma di 50 euro (doppio del minimo).
E' comunque fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del c.p. qualora ne ricorrano presupposti e le condizioni di legge.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Prefetto di Catania nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al TAR Regione Sicilia nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.
Dalla Residenza Municipale 04.07.2025