Contributo per l’ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità certificata ovvero di disagiate condizioni economiche (art. 7 L.r. 29/09/2016 n. 20) anno scolastico 2024/2025

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Circolare n. 28 del 16/12/2024

Data:

19 Dicembre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Il Dipartimento dell’Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio, anche per l'anno scolastico 2024/2025, ha attivato le procedure per l'erogazione, a favore delle Scuole dell’infanzia paritarie, del contributo per l’ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità certificata ovvero di disagiate condizioni economiche (art. 7 l.r. 29/09/2016 n. 20).
I Comuni che nel proprio territorio comunale hanno scuole dell'infanzia paritarie, indicate nell'allegato alla presente Circolare, all'atto del ricevimento della stessa ne cureranno la pubblicazione sul proprio Albo e ne trasmetteranno copia, con relativi allegati (mod.P1, mod. P2, mod. P3) di cui al citato allegato.
Le Scuole dell’infanzia paritarie, per ottenere il contributo di cui alla L.R. 29 settembre 2016 n. 20 art. 7, dovranno pubblicare un apposito avviso per le famiglie degli alunni invitandole a richiedere la frequenza gratuita e dovranno ammettere gli alunni secondo il seguente ordine di priorità:
- alunni in condizione di disabilità certificata, nell’ordine dato dall’importo ISEE, in corso di validità;
- alunni di disagiate condizioni economiche, nell’ordine dato dall’importo ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 12.058,82.
Il contributo sarà concesso:
- per le scuole dell’infanzia paritarie composte da una sola sezione, per un numero massimo di 2 alunni a condizione che la sezione sia composta da almeno 8 alunni;
- per le scuole dell’infanzia paritarie composte da più di una sezione, per un numero massimo di 2 alunni per sezione composta da almeno 15 alunni.
Completata questa fase, i gestori delle scuole dell'infanzia paritarie, entro e non oltre il 4 aprile 2025, dovranno trasmettere l'istanza di ammissione al contributo, al Comune di appartenenza, utilizzando il mod. P1 sotto forma di autocertificazione, formulata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che indichi:
- il numero di sezioni di scuola dell’infanzia; - il numero di alunni frequentanti ciascuna sezione;
- l’importo della retta di frequenza;
- i nominativi dei genitori degli alunni con disabilità certificata, accolti gratuitamente alla frequenza;
- i nominativi dei genitori degli alunni, accolti gratuitamente alla frequenza, che versano in condizioni economiche disagiate.
Nell'istanza, infine, dovranno essere indicate le coordinate bancarie sulle quali accreditare il contributo.
L’istanza dovrà essere corredata da:
1. copia del documento d’identità (in corso di validità) del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza di ammissione al contributo;
2. la graduatoria dei genitori che hanno fatto istanza di frequenza gratuita per i propri figli;
3. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dai genitori degli alunni ammessi gratuitamente alla frequenza, attestante che nulla è stato versato all’Istituzione scolastica - mod. P2;
4. attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
5. copia del certificato di disabilità dell’alunno (legge 104/1992).
Il contributo sarà quantificato nei limiti dello stanziamento del capitolo 373366 del Bilancio della Regione e.f. 2024, e con successivo provvedimento erogato nei limiti della somma assegnata al Comune, in ragione del numero di alunni complessivamente ammessi gratuitamente alla frequenza e, comunque, fino ad un massimo di euro 1.500,00 per alunno.
Entro 30 giorni dalla fine delle attività didattiche le scuole dell’infanzia che hanno presentato istanza di ammissione al contributo (mod. P1 e mod. P2) dovranno presentare, al Comune di appartenenza, apposita comunicazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attestante che gli alunni ammessi gratuitamente hanno completato l’anno scolastico, allegando apposita dichiarazione dei genitori che confermi la frequenza gratuita per l’anno scolastico 2024/2025, mod. P3.
Nel caso di alunni, ammessi gratuitamente alla frequenza, che non abbiano completato l’anno scolastico 2024/2025, il contributo sarà ridotto proporzionalmente all'effettivo periodo di frequenza.
Sarà, tuttavia, facoltà della scuola sostituire l’alunno ammesso gratuitamente che non ha completato l’intero anno scolastico (ritirato) con altro alunno, scorrendo la graduatoria delle famiglie che hanno fatto istanza, ammettendolo gratuitamente alla frequenza per la restante parte dell’anno scolastico. A tal fine dovrà essere presentata apposita integrazione all’istanza, con le stesse modalità e contenuti, entro 30 giorni dalla sostituzione dell’alunno.
Non saranno ammesse a contributo le istanze:
- non completamente compilate;
- prive della firma del richiedente;
- proposte da soggetto diverso da quello avente diritto (legale rappresentante);
- prive in tutto o in parte della documentazione da allegare sopra riportata, è da considerarsi come documentazione assente anche la documentazione allegata all’istanza non completamente compilata (autocertificazioni, ecc. …)
- presentate oltre il termine di scadenza;
- se la sezione frequentata dagli alunni ammessi gratuitamente ha meno di 8 alunni per le scuole composte da una sola sezione e meno di 15 alunni se la scuola è composta da più di una sezione;
- se gli alunni risultano essere stati accolti a titolo “semigratuito”;
- se la disabilità dell’alunno accolto gratuitamente per questo motivo non è certificata ai sensi della legge 104/1992;
- se il nucleo familiare di cui fa parte l’alunno accolto alla frequenza gratuita perché di disagiate condizioni economiche, ha una situazione I.S.E.E., in corso di validità, superiore ad euro 12.058,82.
Comporterà la revoca del contributo ed il conseguente recupero a carico della scuola:
- l’accertamento della non veridicità del contenuto di quanto dichiarato nell’istanza, o la formazione o uso di atti falsi. In tal caso, fatte salve le conseguenze penali derivanti dalle dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione comunale procederà al recupero del contributo eventualmente già erogato e a richiedere l’applicazione delle sanzioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- se gli alunni ammessi gratuitamente alla frequenza per i quali è stato concesso il contributo non hanno completato l’anno scolastico 2024/2025 e non sono stati sostituiti con altro alunno successivo in graduatoria;
- la mancata presentazione entro 30 giorni dalla fine delle attività didattiche della conferma che gli alunni ammessi gratuitamente alla frequenza per i quali è stato ottenuto il contributo hanno frequentato l’intero anno scolastico allegando apposita dichiarazione dei genitori che confermi la frequenza gratuita per l’intero anno scolastico.
Ai fini dell'erogazione del contributo, ciascun Comune, conclusi gli opportuni controlli, anche a seguito di eventuali soccorsi istruttori, dovrà trasmettere al Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, l'allegata Tabella A in formato EXCEL, debitamente compilata in ogni sua parte, entro e non oltre il 12 settembre 2025, a mezzo PEC al seguente indirizzo: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it
Qualora non ci fossero beneficiari, il Comune dovrà, comunque, darne comunicazione, sempre a mezzo PEC (utilizzando l'allegata Tabella A a.s. 2024/2025).
Per quanto sopra espresso, si comunica che non verrà dato alcun avviso della errata o mancata trasmissione dei dati richiesti.
La Circolare ed i relativi allegati saranno pubblicati nelle NEWS del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio sul sito www.regione.sicilia.it e trasmessi a mezzo PEC ai Comuni.

Ultimo aggiornamento: 19/12/2024, 15:57

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