Descrizione
SI RENDE NOTO CHE
1. Con D.D.G. n. 535/S8 del 19/02/2026, in applicazione dell’art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio
2003, n.10, al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla
procreazione per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Della Famiglia e Politiche Sociali,
nei limiti dello stanziamento disponibile, prevede l'assegnazione di un Bonus di 1.000 euro per la nascita
di un figlio, da erogare attraverso i Comuni.
Il Bonus potrà essere concesso, in favore dei bambini nati, o adottati, a decorrere dal 1° Gennaio 2026 al
31 Marzo 2026 (D.D.G. 535/S8 del 19/02/2026).
2. Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento legale di
quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
▪ cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;
▪ residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in
possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da
almeno dodici mesi al momento del parto;
▪ nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
▪ indicatore I.S.E.E., del nucleo familiare del richiedente, non superiore ad € 10.000,00.
Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
3. L’istanza, redatta utilizzando il modello disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali o scaricabile dal sito https://www.comune.adrano.ct.it,dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla data di nascita del neonato, presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune o inviata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.adrano.ct.it.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
▪ fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante, in corso di validità;
▪ in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno, in corso di validità;
▪ copia dell'eventuale provvedimento di adozione;
▪ attestato indicatore ISEE, rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità.
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio.
4. Acquisite le domande il Comune avanzerà richiesta di finanziamento del Bonus all’Assessorato
Regionale Famiglia e Politiche Sociali.
5. Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà la graduatoria regionale ordinando i
soggetti richiedenti per indicatore ISEE crescente. Nel caso di situazioni ex aequo sarà data precedenza
al nucleo familiare più numeroso. A parità dei precedenti requisiti sarà considerato l’ordine cronologico
delle nascite.
6. Con Decreto del Dirigente Generale si procederà al riparto ed all’assegnazione delle somme ai Comuni
richiedenti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale
disponibile.
7. Il Bonus sarà erogato ai beneficiari direttamente dal Comune.