Descrizione
Aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise
d’ Appello
(Legge 10 aprile 1951, n.287 - legge 5 maggio 1952, n.405 e legge 27 dicembre 1956, n.1441)
IL SINDACO
In conformità del disposto dell'art.21 della legge 10 aprile 1951, n.287 modificato dall'art.3 della legge 5 maggio 1952 n.405 e del 2°comma dell'art.2 della legge 27 dicembre 1956, n.1441, deve provvedere all'aggiornamento degli albi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello
INVITA
tutti i cittadini, uomini e donne, che non essendo inscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.12 della predetta legge, a chiedere, entro il 31 luglio del corrente anno, (2025) di essere inscritti nei rispettivi Elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.
RAMMENTA che la Commissione Comunale, nominata a norma dell'art.13 della legge 10 aprile 1951, n.287 provvederà dopo la scadenza, alla iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero essere in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente legge.
Gli interessati potranno compilare la domanda sull'apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Elettorale comunale o scaricandolo dal sito web istituzionale.
Dalla Residenza Municipale, lì 13 giugno 2025