Descrizione
Aggiornamento “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi) Pubblicazione aree percorse dal fuoco – ANNO 2024 Legge 22 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”
La Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi” (G.U. n. 280 del 30 novembre 2000) prevede l'obbligo per i comuni di effettuare un censimento dei soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli imposti dal comma 1 del predetto articolo. La legge 353/2000 è finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita. Nell'ambito degli obiettivi della legge vengono applicate, tra l'altro, azioni volte alla previsione e prevenzione degli incendi. In particolare i comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli nelle zone boscate ed i pascoli già percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. Il catasto incendi è finalizzato ad individuare le zone percorse dal fuoco, al fine di adempiere alle funzioni demandate ai comuni e applicare le eventuali sanzioni. È costituito dai registri catastali e da tavole grafiche riportanti le aree percorse da incendi nelle zone boscate ed i pascoli, su cui insistono i divieti di seguito esposti:
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, si informa che questo comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29 luglio 2025 con oggetto: “Catasto incendi – art. 10 legge 353/2000 – aggiornamento al 2024”, ha aggiornato, ai sensi dell’art. 10 della legge 22 novembre 2000, n. 353, il “catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi) da cui si evince che nel territorio del comunale sussistono due aree che nel 2024 sono state percorse dal fuoco. Come individuate dal SIF - Sistema Informativo Forestale-Regione Siciliana, Comando del corpo forestale (strumento di cui ci si è avvalsi per l’estrazione e l’individuazione dei poligoni e delle particelle catastali
interessate, anche in parte, dagli incendi boschivi) i soprassuoli nelle zone boscate ed i pascoli già percorsi dal fuoco nell’anno 2024 risultano i seguenti: 1. DATA INIZIO FUOCO giugno 7, 2024 - LOCALITA Montalto (F 08) COMUNE ADRANO TOT. SUPERFICIE 6,15 (ha). 2. DATA INIZIO FUOCO agosto 3, 2024 -LOCALITA Timpone (F07-23) COMUNE ADRANO TOT. SUPERFICIE 6,20 (ha).
Con il presente avviso si rende noto che:
Dalla data odierna e sino al 30/08/2025 per 30 (trenta) giorni consecutivi, è depositato presso l’Ufficio IX Settore “Patrimonio -Servizi Educativi e Protezione Civile” Sede: Via Aurelio Spampinato, 28 - 95031 Adrano (CT), protocollo@pec.comune.adrano.ct.it, l'elenco delle particelle catastali delle aree percorse dal fuoco;
durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice e consegna diretta presso gli Uffici Comunali Sede: Via Aurelio Spampinato, 28 - 95031 Adrano (CT), o invio a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.adrano.ct.it;
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il giorno 30/08/2025 ore 12.00, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.
Ai sensi dell'art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni), della Legge 21 novembre 2000, n. 353, e s. m. e ii.:
comma -1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”.
comma -2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
comma -3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.
comma -4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l’articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ora art. 44, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380 del 2001 - n.d.a.). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
comma -5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.
comma -6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’articolo 7, commi 3 e 6.
comma -7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.
comma -8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
Il Responsabile del IX Settore
*F.to. Avv. Mannile Emanuela
*(firma autografa sostituita a mezzo indicazione a stampa del
nominativo del responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
comma 2, d.lgs. n. 39/93)