COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: Pellegriti Carmelo

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: Zignale Massimiliano

CONSIGLIERE

Candidato Sindaco non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti così come introdotto dalla L.R. 11 agosto 2016, n.17:

Pellegriti Carmelo  – Nato a Biancavilla il 22/09/1977

Lista 1: IL QUADRIFIGLIO

Eletti:

CANCELLIERE Luigi – nato a Paternò il 30/04/1979
SAITTA Carmela – nata a Paternò il 11/08/1981
ZIGNALE Massimiliano – nato a Catania il 11/12/1974

Lista 3: METTIAMOCI IL CUORE

Eletti:

CHIARA Angela – nata a Catania il 30/04/1974
DELL’ERBA Cataldo – nata a Catania il 14/12/1988
QUACECI Domenico – nato a Biancavilla il 16/03/1993
SCARDINA Agatino – nato a Catania il 16/07/1974

Lista 6: PARTITO DEMOCRATICO

Eletti:

MARCHESE Giusy – nata a Paternò il 10/06/1991

Lista 7: FRATELLI D’ITALIA

Eletti:

RAPISARDA Giuseppe – nato a Catania il 03/12/1982

Lista 8: UNIONE DI CENTRO

Eletti:

BULLA Giovanni – nato a Adrano il 02/03/1959
CAPPELLA Vincenza – nata a Catania il 21/07/1994
PERDICARO Giuseppe – nato a Adrano il 06/10/1982

Lista 11: RINASCE ADRANO

Eletti:

BRUNO Tina Anna Maria – nata a Catania il 25/01/1984
COCO Salvatore – nato a Catania il  16/11/1985
SCARPATO Maria Rita – nata a Catania il 10/04/1981
TERRANOVA Marica – nata a Catania il 27/08/1965

Lista 12: INSIEME SI PUÒ

Eletti:

BRANCHINA Angela – nata a Adrano il 23/08/1966
SANTANGELO Carmelo – nato a Catania il 10/06/1974

Lista 14: SFIDA COLLETTIVA

Eletti:

SANGRIGOLI Alfio – nato a Adrano il 28/07/1983
STRANO Carmela – nata a Langen 19/03/1987
TOSCANO Orazio – nato a Adrano il 12/04/1956

Lista15: MOVIMENTO PER ADRANO

Eletti:

CANCELLIERE Agatina – nata a Paternò il 31/10/1990
CUSIMANO Nicola – nato a Catania il 27/07/1979

Attribuzioni (art. 4 L.R. n. 11/2015)

II Consiglio Comunale – Elezione (art. 11 dello Statuto comunale)

l. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica,le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione, sono regolati dalle leggi e dal presente Statuto.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovve­ro, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti individuali di preferenza.

4. Nel caso in cui il Consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del Consiglio avrà luogo entro i termini previsti dalle leggi vigenti in materia.   

5. La durata in carica del Consiglio è rapportata al periodo residuo della carica di Sindaco. Ove manchi meno di un anno per la cessazione della carica di Sindaco, la nuova elezione del Consiglio è abbinata all’elezione del Sindaco.

6. I poteri del Consiglio vengono assunti da Commissari, nominati secondo le modalità previste dall’art. 55 dell’O.A.EE.LL. approvato con L.R. 16/63   e successive modifiche ed integrazioni.

 

Organi del Consiglio (art. 12)   

1. Sono Organi Istituzionali del Consiglio Comunale: Il Presidente, i Vicepresidenti, l’Ufficio di Presidenza, le Commissioni Consiliari.

2. Sono Organi Politici: i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

 

Gruppi Consiliari (art. 13)

l. Nell’ambito del Consiglio Comunale sono istituiti i Gruppi Con­siliari.

2. I consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.

3. I Gruppi Consiliari si costituiscono in relazione alla lista di appartenenza dei consiglieri o ad una diversa manifestazione di volontà dei medesimi e comunque in conformità a quanto stabilito nel relativo regolamento.

 

Conferenza dei Capigruppo (art. 14)

1.  È istituita la conferenza dei capigruppo, formata dai capigruppo consiliari.

2. Entro quindici giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale ciascun gruppo è tenuto a designare il proprio Capogruppo, dandone pronta comunicazione al Presidente ed al Segretario Generale del Comune.

3. In caso di mancata designazione si considera Capogruppo il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti individuali per ogni lista.

4. Il Presidente del Consiglio riunisce la conferenza dei capigruppo ogni qualvolta lo ritenga utile per l’organizzazione dei lavori del Consi­glio e di ogni altra questione attinente le attività del Comune.

 

Commissioni Consiliari (art. 15)

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni Permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competen­za, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio della rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi Consiliari.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argo­menti senza, tuttavia, avere diritto al voto.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

 

Attribuzioni delle Commissioni (art. 16)

l. Compito principale delle Commissioni Permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il funzionamento, le materie e le procedure saranno determinate dall’apposito regolamento.

 

Prerogative dei Consiglieri Comunali (art. 17)

1. I Consiglieri Comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio e composti da almeno 1/10 dei Consiglieri, con arrotondamento all’unità superiore.

3. Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicu­rate, per l’espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune. Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione scritta i capi­gruppo saranno individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti individuali per ogni lista. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

4. Il Consigliere Comunale esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni. Ai sensi dell’art. 27, comma l’, della L. R. 7/92,  il Sindaco è tenuto a rispondere alle interrogazioni, per iscritto ed entro trenta giorni dalla loro presentazione al Segretario Comunale, che, una volta protocollate, provvederà a trasmetterle al Sindaco. Il regolamento di cui al comma secondo del presente articolo potrà disciplinare altre forme e modalità di presentazione degli atti ispettivi. I singoli consiglie­ri hanno il compito di formulare proposte, elaborare programmi, indi­care soluzioni ai problemi amministrativi sottoponendoli all’attenzione del Presidente del Consiglio per decentrarli all’esame delle rispettive Commissioni Consiliari e quindi all’approvazione del Consiglio. I gruppi consiliari ufficialmente costituiti, i singoli consiglieri co­munali hanno facoltà di presentare ordini del giorno, sull’operato del Sindaco e della Giunta Municipale, formulare giudizi politici di merito nei confronti dei singoli assessori, formulare denuncie pubbli­che su temi specifici di ordine generale interessanti la comunità locale.

5. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie utili all’espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottene­re, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi previsti dall’apposito regolamento.

6. È tenuto al segreto d’ufficio, nei casi specificatamente determina­ti dalla legge e nei casi in cui l’argomento ne rappresenti la necessità e l’opportunità.

7. Il Consigliere Comunale presenta le proprie dimissioni per iscrit­to al Consiglio. Essi hanno efficacia immediata, sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto. L’eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.

8. La decadenza dalla carica di consigliere comunale per mancata partecipazione ingiustificata alle sedute consiliari è regolata dall’artico­lo 173 dell’Ord. A.EE.LL.

9. Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l’assistenza in sede processuali per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge. Ai medesimi si applica, in via analogica, il disposto dell’art. 67 ex D.P.R. 268/87 .  Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domi­cilio nel territorio del Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

10. Per assicurare la massima trasparenza, il Sindaco, gli assessori comunali e ciascun consigliere sono tenuti, dall’inizio del loro manda­to, agli adempimenti di cui alla L.R. 128/82   relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale personale e dell’intero suo nucleo familiare. Tale dichiarazione deve essere aggiornata ogni anno. Tale adempi­mento è obbligatorio anche per i componenti delle istituzioni dipendenti dall’Ente.

I soggetti di cui sopra decadono dalla carica ove le omettono nel termine di diffida da parte del Segretario Generale stabilito in trenta giorni. Della decadenza il Segretario Generale dà notizia ai Presidenti dei collegi ed organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.

La propaganda elettorale per la elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956 n. 212, dagli artt. 28 e 29 della legge 25 marzo 1993 n. 81 nonché dalle successive disposizioni vigenti in materia.

 

Norme di funzionamento (art. 18)

1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del Consiglio Comunale, la disciplina dello svolgimento dei lavori del Consiglio viene demandata ad apposito regolamento interno.

2. Il regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare:

a) la conferenza dei capigruppo;

b) la disciplina delle sedute e della loro verbalizzazione;

c) la presentazione e le modalità di discussione di interrogazioni e mozioni;

d) l’organizzazione dei lavori del Consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.

 

Adunanze e sedute (art. 19)   

1. La prima adunanza del Consiglio neo-eletto è disposta dal Presi­dente uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di prefe­renze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provviso­ria dell’assemblea sino all’elezione del Presidente.

2. Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacatio, bisognerà procedere prioritariamente alla surroga dei consi­glieri mancanti onde ripristinare il plenum del collegio.

3. La prima convocazione del Consiglio Comunale eletto secondo le disposizioni di cui alla L.R. 7/92   e successive modificazioni, è disposta dal Sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere anziano per preferen­ze individuali. Nell’ipotesi di omissione degli atti di cui ai commi precedenti, il Segretario Comunale ne dà tempestiva comunicazione all’Assessorato Regionale Enti Locali per il controllo sostitutivo.

4. Tutte le adunanze, con eccezione delle operazioni di giuramento, convalida, surroga e di elezione del Presidente, per le quali la presiden­za è assunta dal consigliere anziano per preferenza individuale, sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma, articolo 19 della L.R. 7/92 .

5. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento e comunque ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi sulla qualità delle persone.

 

Presidenza del Consiglio (art. 20)   

1. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all’elezione nel suo seno di un Presidente. Per l’elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. Il Consiglio elegge, altresì, due Vicepresidenti con le modalità di cui al regolamento del Consiglio Comunale.

Se la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti approva, con votazione per appello nominale, una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente, quest’ultimo, unitamente ai due Vicepresi­denti, cessa dal suo ufficio continuando ad esercitare le funzioni fino alle elezioni del nuovo Presidente e dei due Vicepresidenti.

La mozione di sfiducia per essere discussa e votata deve essere sottoscritta almeno da 2/5 ei consiglieri in carica.

Il Presidente ed i Vicepresidenti non possono fare parte delle Com­missioni Consiliari Permanenti, Possono tuttavia partecipare ad esse senza diritto di voto.

Il Presidente neo eletto, assume subito la presidenza della seduta. Il Presidente ed i Vicepresidenti non possono assumere cariche di rappresentanza dei Gruppi Consiliari di appartenenza all’interno del Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che ha ottenuto tra i due più voti, a parità di voti ottenuti il più anziano , in assenza o impedimento dei due Vicepresidenti, esercita le funzioni il consigliere, fra i presenti che abbia riportato la maggiore cifra elettorale individuale.

3. Il consigliere che viene eletto Presidente assume subito la presi­denza della seduta, subentrando al consigliere anziano.

4. L ‘Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e dai due Vicepresidenti. L’Ufficio di Presidenza, con a capo il Presidente, coordina i lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consi­liari, regola i rapporti tra il Consiglio, la Giunta e gli uffici del Comune; ad esso è demandato il compito di organizzare quanto neces­sario per il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale e dei suoi Organi, favorendo ed agevolando l’espletamento dei compiti istituzionali di ogni singolo consigliere comunale.

5. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consi­glio si avvale delle strutture esistenti nel Comune e della collaborazione dell’Ufficio di Segreteria.

Il Sindaco a richiesta del Presidente garantisce locali idonei all’in­terno della struttura Comunale per l’espletamento delle funzioni.

6. Rientrano fra le attribuzioni del Presidente:

a) Convocare il Consiglio Comunale con all’ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto e, compatibilmente con essi, dare la precedenza alle proposte del Sindaco;

b) Fissare la data per le riunioni del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto;

c) Presiedere il Consiglio e dirigerne il dibattito esercitando i poteri previsti dal regolamento per garantire l’osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l’ordine ai sensi dell’art. 185 dell’O.A.EE.LL.;

d) Convocare e presiedere le conferenze dei Capigruppo Consi­liari, salvo facoltà di delega, con l’osservanza delle norme stabilite nell’apposito regolamento;

e) Diramare gli avvisi di convocazione e attivare le Commissioni Consiliari;

f) Garantire, nell’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto del regolamento, le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicurando il rispetto dei diritti delle minoranze;

g) Sovrintendere e coordinare i lavori delle Commissioni Consi­liari. A tal ime può indire una conferenza dei Presidenti per regolare lo svolgimento dei lavori in conformità a quanto stabilito nell’apposito regolamento delle commissioni consiliari permanenti.

 

Sessione e convocazione (art. 21)   

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vicepresidente, salvo quanto previ­sto per la prima adunanza dalla L. R. 7/92,   come esplicitato all’articolo precedente del presente Statuto.

2. Il Consiglio può riunirsi in ogni periodo dell’anno:

a) per determinazione del Presidente;

b) per richiesta del Sindaco;

c) per richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali. A tal fine si precisa che i Consiglieri richiedenti dovranno allegare all’istanza il testo delle proposte formalizzate da inserire all’o.d.g.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l’adunanza deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il Consiglio sarà convocato dal Vicepresidente, al quale il Segretario Comunale darà tempestiva comunicazione. La reitera ed ingiustificata non convocazione del Consiglio può comportare la revoca per entram­bi, che deve essere predisposta con adozione di apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

3. Oltre ai casi sopra previsti, il Consiglio si riunisce su iniziativa dell’autorità competente o di eventuali commissari «ad Acta».

4. L ‘avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale nella residenza o nel domicilio eletto, con le procedure previste dall’art. 135 e seguenti C.P.C. almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l’adunanza, in sessione ordinaria; almeno 24 ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all’o.d.g. di una sessione già convocata.

Il Consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell’urgenza, rinvia la trattazione ad altra data. Per il computo dei termini sopra richiamati si applica il disposto del 1°, 3° e 4° comma dell’art. 155 C.P.C.

5. Negli stessi termini di cui al comma precedente, l’avviso di convocazione contenente 1’o.d.g. dovrà essere pubblicato all’Albo Pre­torio, a cura del Segretario, e pubblicizzato secondo la prassi consuetu­dinaria o le modalità previste dal regolamento.

6. L ‘o.d.g., che dovrà indicare in modo chiaro l’oggetto su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal Presidente che stabilisce l’ordine di discussione degli argomenti, tenendo presenti gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco, mentre per le altre sarà rispettato l’ordine di presentazione. Le proposte di iniziativa dei componenti del collegio sono inserite nella prima sessione utile.

 

Validità delle adunanze e delle deliberazioni (art. 22)

1. Il Consiglio Comunale è riunito validamente quando è presente il numero dei consiglieri previsto dall’art. 30 della L.R. 6 marzo

1986, n. 9, salvo che non sia necessario una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall’apposito regolamento. 2. Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, integrate da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al Consi­glio. Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione e solo qualora ne faccia richiesta uno dei consiglieri presenti.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presen­ti, includendo nel calcolo per la validità del numero legale anche gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualifica­ta o quando la votazione avvenga a voto limitato; in quest’ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. 4. Le votazioni saranno effettuate in linea generale, ai sensi dell’art. 184 dell’O.A.EE.LL. Sono adottate con il voto favorevole della mag­gioranza dei consiglieri in carica le deliberazioni aventi per oggetto: regolamenti, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, piani territoriali e urbanistici.

5. Le deliberazioni che comportino apprezzamenti e valutazioni sulle persone sono approvate a scrutinio segreto, salvo i casi previsti dalla legge. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei votanti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti.

6. I verbali delle sedute e delle deliberazioni, che indicheranno gli interventi, i punti essenziali della discussione, nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del Segretario Generale che ne redige il verbale e li sottoscrive unitamente al Presidente.

Gli stessi sono approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazio­ne, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali. Il Segretario Generale designa gli impiegati che devono coadiuvarlo in Consiglio.

7. Al Consiglio Comunale potranno intervenire, per essere sentiti su singoli argomenti all’ordine del giorno, funzionari ed assistenti tecnici o legali, anche esterni, purché, in quest’ultimo caso, della loro presenza sia fatto apposito cenno nell’ordine di convocazione o vengano ammessi ad intervenire con votazione a maggioranza sempli­ce dei consiglieri comunali presenti. L’identificazione dei soggetti che interverranno al Consiglio compete al Presidente. Alle sedute di Consiglio è tenuto a partecipare il Sindaco o un assessore da lui delegato. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del Sindaco e della Giunta.

 

Attribuzioni del Consiglio Comunale (art. 23)   

1. Il Consiglio Comunale determina l’indirizzo politico, ammini­strativo ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione, esercita la podestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi ed alle norme statutarie.

2. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. In particolare ha competenza esclusiva limitatamente agli atti previsti dall’art. 32 della legge 142/90, così come recepito e modificato dalla L.R. 48/91   e successive modificazioni.

3. Il Consiglio Comunale esplica le funzioni di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell’attività dell’Ente. Determina le scelte politico­amministrative con l’adozione degli atti fondamentali di carattere nor­mativo, programmatorio, organizzativo, negoziale. Esercita, altresì, il controllo politico-amministrativo e la revisione economico-finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti, anche attraverso l’istituzione di commissioni speciali o di una commissione d’indagine, istituita ai sensi dell’articolo seguente.

4. Il Consiglio, nell’esercizio delle funzioni di controllo:

a) Segnala all’Assessorato Regionale Enti Locali, per l’applica­zione dell’art. 40 della L. 142/90, così come recepito dalla L.R.

48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal 2° comma dell’art. 17 della L.R. 7/92;

b) Esprime le proprie valutazioni sulla composizione della Giun­ta, come previsto dall’art. 12 L.R. 7/92, nonché sui provvedimenti sindacali di revoca degli Assessori;

c) Esprime le proprie valutazioni sulla relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma resa dal Sindaco ai sensi dall’art. 17 della L.R. 7/92; 

d) Promuove la consultazione sulla rimozione del Sindaco ai sensi e con le modalità di cui all’art. 18 della L.R. n. 7/92.

 

Commissione di indagine (art. 24)   

I. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi compo­nenti può effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e compor­tamenti su materie attinenti l’Amministrazione Comunale, può delibe­rare l’istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l’oggetto, l’ambito e il termine per riferire all’Assemblea.

2. La Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio su designazione dei capigruppo, che segnaleranno anche eventuali sostitu­ti o supplenti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

3. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio, o suo delegato, che ne coordina l’attività, può disporre audizioni ed attivare l’accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all’oggetto dell’inchiesta.

4. La Commissione, per l’espletamento dell’incarico, ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il Segreta­rio e gli altri dipendenti, così come può sentire i terzi interessati all’oggetto dell’indagine. Ha, inoltre, il diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.

5. 1 verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell’indagine, escludendo ogni riferimento non connesso e non utile all’indagine stessa. I verbali della Commissione saranno redatti da un dipendente del comune incaricato dal Presidente.

6. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli Organi compe­tenti i propri giudizi ed orientamenti.

 

Regolamento (art. 25)

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale adotta, con il voto favorevole della maggioranza prevista dalla legge il Regolamento sul funzionamento e l’organizzazio­ne del Consiglio, sui gruppi consiliari e delle commissioni consiliari.

 

(artt. da 11 a 25 dello Statuto Comunale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 29.07.1994)

Verbali delle sedute (art. 4 L.R. n. 11/2015)
Dati relativi a tutte le spese a carico dell'Ente per rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali (art. 4 co 1 L.R. n. 11/2015)

Dati relativi a tutte le spese a carico dell’Ente per rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali (art. 4 co 1 L.R. n. 11/2015)

ANNO 2022: Spese a carico dell’Ente per rimborsi e per gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali.
Orari delle sedute (art. 4 L.R. n. 11/2015)

Pubblicazione documenti ed informazioni (art. 14 D. Lgs. n. 33/13 e art. 20 D. Lgs. n. 39/13)