Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato

Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato

Descrizione

Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato.

Accesso ai documenti amministrativi ( art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e d.p.r. 12 aprile 2006 n. 184) – Accesso documentale.

Natura e Normativa di riferimento dell’accesso ai documenti

Gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il d.p.r. 12 aprile 2006 n. 184 disciplinano le modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi.  La finalità dell’accesso ai documenti amministrativi (c.d. “accesso documentale”) è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex legge 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

Accesso civico ai dati e documenti della PA (art. 5 comma 1  DLGS 33/2013 come modificato dal DLGS 97/2016) – Accesso civico.  

Natura e Normativa di riferimento dell’accesso civico

L’art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  cosiddetto “decreto trasparenza”, disciplina l’accesso civico “semplice”. L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.

Accesso civico ai dati e documenti della PA (art. 5 comma 2 e art. 5 bis  DLGS 33/2013 come modificati dal DLGS 97/2016) –Accesso civico generalizzato.  

Natura e Normativa di riferimento dell’accesso civico generalizzato

L’art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  cosiddetto “decreto trasparenza”,  come modificato dall’art. 6 del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97,  ha definito una nuova tipologia di accesso civico generalizzato ai dati e documenti in possesso della PA non condizionato, alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti,  volto a favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” .
In particolare il richiamato art. 5  comma 2 prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.
L’art. 5–bis dettaglia le  esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato a tutela degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
nonché a tutela di  interessi privati quali :
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
L’accesso civico generalizzato va ad aggiungersi quindi alla disciplina dell’accesso documentale (ex art. 22 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241) nonché a quella dell’accesso civico “semplice ( connesso agli  obblighi di pubblicazione di cui al DLGS 33/2013 ) già garantiti presso l’ente in attuazione delle normative di riferimento rispettivamente dai dirigenti e dal RPC.

Ufficio gestione richieste di Accesso agli atti

L’Ufficio accesso agli atti – individuato nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) nell’ambito del Gabinetto del Sindaco – è la struttura per la gestione delle richieste di accesso e per la tenuta del registro delle richieste.

Responsabile Dott.ssa Maria Garofalo

Recapiti Ufficio: Palazzo Municipale – Via Aurelio Spampinato, 28 – 95031  Adrano  (CT)  Telefono: 095/7606235-6237
L’U.R.P. riceve le richieste di accesso che trasmette agli Uffici che detengono i dati richiesti e li consegna e/o trasmette ai richiedenti.

Presentazione della richiesta

La richiesta di accesso documentale, civico e generalizzato ai dati e documenti dovrà essere effettuata dai soggetti interessati attraverso moduli FAC-SIMILE disponibili presso l’U.R.P. o scaricabili dal presente sito istituzionale.
La richiesta potrà essere presentata:

Il rilascio dei dati e documenti è gratuito, dovranno essere rimborsati al Comune di Adrano i soli costi sostenuti per la riproduzione di quanto richiesto su supporti materiali.


Responsabile della trasparenza (Responsabile delegato per l’accesso civico):
Avv. Innocenza Battaglia
Comune di Adrano
Segretario Generale – Responsabile della trasparenza
Via A. Spampinato, 28
95031 Adrano (CT)
Tel. 095 7606226
segretariogenerale@comune.adrano.ct.it


Titolare del potere sostitutivo
Responsabile della prevenzione della corruzione

Attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta
Avv. Innocenza Battaglia
Comune di Adrano
Segretario Generale
Via A. Spampinato, 28
95031 Adrano (CT)
Tel. 0957606226
segretariogenerale@comune.adrano.ct.it


Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

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