MODULISTICA ONLINE
AUTOCERTIFICAZIONE
L’AUTOCERTIFICAZIONE – DOCUMENTI CHE SI POSSONO AUTOCERTIFICARE
C O M U N E DI A D R A N O
(Provincia di Catania)
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183
Visto l’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”;
Vista la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione n. 14/2011:
SI INFORMA
che a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1^ gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000).
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Conseguentemente, a far data dal 1^ gennaio 2012, le amministrazioni ed i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri di ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 74 comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 445/2000.
Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
I cittadini che dovranno attestare la propria condizione anagrafica (nascita, stato di famiglia, cittadinanza etc.) dovranno obbligatoriamente avvalersi dell’autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche (stato, regioni, enti locali, enti gestori di pubblici servizi) saranno obbligate ad accettarle, salvo poi disporre delle facoltà di verifica prevista dalla legge.
Il cittadino deve presentare o spedire agli uffici pubblici ed ai gestori di pubblici servizi (esempio :Enel, Telecom, Aci, Gestori di Trasporti Pubblici ecc….) una dichiarazione personale, su carta semplice, conforme ai modelli allegati, attestante quanto avrebbe dovuto essere contenuto nei certificati.
L’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale.
Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali potranno ancora essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) in tali casi è previsto di norma il pagamento dell’imposta di bollo, ex art. 4 della Tariffa Allegato A al D.P.R. n. 642/1972 ad eccezione dell’ipotesi in cui i certificati siano destinati ad uno degli usi riconosciuti esenti per legge.
Si fa presente tuttavia che anche nell’ambito dei rapporti con soggetti privati sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente.
AVVERTENZE
Dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni
Art.46 D.P.R. n.445/00 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni” prevede i casi in cui si può ricorrere all’autocertificazione:
· data e il luogo di nascita;
· residenza;
· cittadinanza;
· godimento dei diritti civili e politici;
· stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
· stato di famiglia;
· esistenza in vita;
· nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
· iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
· appartenenza a ordini professionali;
· titolo di studio, esami sostenuti;
· qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
· situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
· assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
· possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
· stato di disoccupazione;
· qualità di pensionato e categoria di pensione;
· qualità di studente;
· qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
· iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
· tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
· di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
· di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
· qualità di vivenza a carico;
· tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
· di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Non possono, invece, essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva o da altro documento:
· i certificati medici
· i certificati sanitari
· i certificati veterinari
· i certificati di origine
· i certificati di conformità CE
· i certificati di marchi o brevetti.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Art.47 D.P.R. n.445/00 prevede che, i fatti, gli stati e le qualità personali non compresi nell’elenco dei dati autocertificabili (previsti dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000) possono essere attestati dall’interessato con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Se la dichiarazione deve essere presentata ad una Pubblica Amministrazione, la firma non è soggetta ad autentica basta soltanto allegare la fotocopia del documento di riconoscimento della persona che ha firmato oppure firmare la stessa in presenza del dipendente addetto.
Se deve essere presentata a soggetti privati è necessaria l’autentica della sottoscrizione da fare presso l’Ufficio Anagrafe.
Per l’autentica della sottoscrizione, l’interessato deve firmare in presenza del pubblico ufficiale, portare una marca da bollo del valore vigente e pagare € 0,52 di diritti di segreteria.
Si rammenta che, in tutti i casi di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e si perde l’eventuale beneficio ottenuto. Le Amministrazioni hanno l’obbligo di effettuare controlli a campione sulla verità delle dichiarazioni rese ai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza: per esempio, i nomi devono essere quelli che vengono indicati nella carta d’identità o nel passaporto, non storpiati o abbreviati.
Modulistica Autocertificazione – Certificazioni anagrafiche
Tipo di autocertificazione |
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà | ![]() |
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